La confisca amministrativa in materia di lavoro

di M. Montrano

L’articolo 9 del decreto legge n. 187/2010 ha introdotto il provvedimento di confisca amministrativa in materia di lavoro. Secondo la prima stesura di detto articolo, che inseriva un nuovo comma all’articolo 20 (sanzioni amministrative accessorie) della legge n. 689/91 (Modifiche al sistema penale), la sanzione accessoria della confisca amministrativa è obbligatoria ed è adottata dagli ispettori del lavoro in presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro e si riferisce alle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto.
Tale provvedimento è disposto anche se non viene emessa l’ordinanza-ingiunzione di pagamento. La norma dispone, quindi, una deroga al principio generale sancito dal primo comma dell’art. 20 della legge n. 689/81 che invece prevede che l’autorità amministrativa possa applicare le sanzioni amministrative o penali accessorie consistenti nella privazione o sospensione di facoltà e diritti solo previa ordinanza-ingiunzione o sentenza di condanna.

La disposizione non trova applicazione se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa e quindi è vietata nell’ ipotesi in cui la cosa oggetto della confisca appartiene a terzi estranei alla sanzione amministrativa per evitare che il maggior pregiudizio della sanzione accessoria prevista con la riforma dell’ art. 20 legge n. 689/81 cada proprio su una persona estranea alla sanzione amministrativa.

In sede di conversione in legge, il legislatore ha ritenuto di dover modificare il testo dell’articolo 9 del decreto legge n. 187/2010 aggiungendo le seguenti parole: “ovvero quando in relazione ad essa e’ consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.
Pertanto alla luce del testo definitivo la confisca amministrativa è altresì vietata a due condizioni:
se viene consentita la messa a norma ed effettivamente questa messa a norma viene effettuata secondo le disposizioni vigienti.

Come è noto in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro l’art. 301-bis del D. Lgs n. 81/2008 (Estinzione agevolata degli illeciti amministrativi a seguito di regolarizzazione) stabilisce che in tutti i casi di inosservanza degli obblighi puniti con sanzione pecuniaria amministrativa il trasgressore, al fine di estinguere l’illecito amministrativo, è ammesso al pagamento di una somma pari alla misura minima prevista dalla legge qualora provveda a regolarizzare la propria posizione non oltre il termine assegnato dall’organo di vigilanza mediante verbale di primo accesso ispettivo. Pertanto appare evidente che in questo caso è sempre consentita la regolarizzazione da parte del trasgressore e quindi il personale ispettivo potrà effettivamente attivare il provvedimento di confisca ammiistrativa solo dopo aver accertato che il trasgressore non ha effettuato la messa a norma allo scadere del termine assegnato mediante il verbale di primo accesso ispettivo.
Si ricorda che contro il provvedimento di confisca, può essere proposto opposizione avanti al tribunale civile entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento. La competenza territoriale è del tribunale del luogo dove è avvenuto l’illecito.
Per le violazioni di natura penale deve ritenersi che l’autorità che irroga la sanzione amministrativa accessoria sia quella stessa che ordina la sanzione penale, cioè il giudice ordinario.
Siamo di fronte quindi ad un ulteriore strumento persuasivo nei confronti di coloro che violano la normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro ed un ulteriore carico di lavoro per personale ispettivo chiamato a far rispettare la normativa.

Art. 9 del decreto legge n. 187/2010 convertito con modificazioni dall legge n. 217/2010
Modifiche alla legge 24 novembre 1981, n. 689, in materia di confisca.
1. All’articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689, dopo il terzo comma e’ inserito il seguente: «In presenza di violazioni gravi o reiterate, in materia di tutela del lavoro, di igiene sui luoghi di lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro, e’ sempre disposta la confisca amministrativa delle cose che servirono o furono destinate a commettere la violazione e delle cose che ne sono il prodotto, anche se non venga emessa l’ordinanza – ingiunzione di pagamento. La disposizione non si applica se la cosa appartiene a persona estranea alla violazione amministrativa ovvero quando in relazione ad essa e’ consentita la messa a norma e quest’ultima risulta effettuata secondo le disposizioni vigenti.».