Testis non est iudicare: il filo sottile tra racconto dei fatti e le considerazioni tecniche del teste

di M. Montrano

Come è noto nel diritto penale la testimonianza è regolata dagli articoli dal 194 al 207 del c.p.p. e rappresenta uno strumento fondamentale di prova. E’ all’interno del dibattimento che la testimonianza trova la sua naturale concretizzazione come prova. A nulla rileva il fatto che il soggetto sia stato già sentito durante le indagini preliminari come “persona informata sui fatti”. Infatti il giudice, a differenza delle parti, non conosce la precedente deposizione. E’ possibile che in caso di dichiarazioni diverse, rispetto alla precedente deposizione, il soggetto che sta esaminando il teste può invocare la “contestazione” esponendo la precedente dichiarazione e chiedendo alla persona di giustificare le relative difformità. Ciò nonostante quello che emergerà in dibattimento sarà utilizzabile come prova.

La testimonianza deve avere come oggetto i fatti determinati, specifici, ed il teste non può esprimere né giudizi morali, sociali o giuridici, né apprezzamenti personali o voci correnti. Infatti l’articolo 194,comma 3, c.p.p. dispone che il “testimone è esaminato su fatti determinati. Non può deporre sulle voci correnti nel pubblico né esprimere apprezzamenti personali salvo che sia impossibile scinderli dalla deposizione sui fatti”. E’ una regola che rappresenta l’espressione del brocardo latino “testis non est iudicare” per evitare che la testimonianza possa trasformarsi in una soggettiva interpretazione dei fatti. Tuttavia è consentito esprimere apprezzamenti che non possono essere scissi dalla deposizione dei fatti e sarà il Giudice ad impedire inammissibili valutazioni personali.(1)
La questione appare significativamente evidente nelle cosiddette “testimonianze tecniche” dove il teste inevitabilmente riporta, nella propria deposizione, alcune considerazioni che appartengono alle proprie conoscenze in materia. Più volte al sottoscritto, chiamato a testimoniare su numerosi procedimenti relativi a infortuni sul lavoro, si è palesato il dubbio se durante la deposizione in aula non abbia travalicato la linea sottile tra esposizione del fatto e considerazione tecnica legata all’evento.(2)
Recentemente il problema è stato affrontato dalla Suprema Corte in relazione all’esame di una sentenza relativa ad un caso di infortunio sul lavoro.(3) Il caso riguardava un evento lesivo avvenuto il 15 ottobre 2004 per caduta da una impalcatura priva dei necessari presidi di sicurezza. Il datore di lavoro era stato tratto a giudizio davanti al Tribunale di Ancona per rispondere del reato di cui all’articolo 590 c.p. commi 2 e 3 in relazione alle contravvenzioni di cui agli articoli 16 e 24 del D.P.R. n. 164/56. Il Tribunale sentenziava la penale responsabilità dell’imputato e lo condannava, per le contravvenzioni, alla pena di mesi tre di arresto, e per le lesioni colpose gravi alla pena di mesi quattro di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali, con i doppi benefici, oltre al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
Seguiva ricorso in appello ed in data 29 settembre 2011, in parziale riforma della sentenza, all’imputato veniva ridotta la pena per intervenuta prescrizione relativamente ai soli reati contravvenzionali.

Il datore di lavoro proponeva ricorso in Cassazione adducendo, tra i vari motivi, anche l’illegittima acquisizione della testimonianza dell’ispettore della A.S.L. che aveva svolto l’indagine. Il ricorrente lamentava infatti che i giudici di merito avevano ritenuto la responsabilità penale dell’imputato fondando il proprio convincimento, principalmente, sulle dichiarazioni rese dal teste del pubblico ministero, appunto un ispettore, quasi aderendo in maniera acritica alle stesse. Il predetto teste infatti, oltre ad alcuni chiarimenti in merito all’attività da lui svolta, si sarebbe spinto a compiere, in sede dibattimentale, apprezzamenti e valutazioni, quanto alla dinamica dell’evento, con riferimento a dichiarazioni di altri soggetti sentiti a sommarie informazioni nella fase delle indagini preliminari, sebbene egli non avesse assistito all’evento dannoso, assumendo in tal modo il ruolo di consulente tecnico del pubblico ministero. Tale prova, pertanto, ad avviso dell’imputato ricorrente, sarebbe stata illegittimamente acquisita e quindi inutilizzabile e, pertanto, la sentenza impugnata, avendo avuto la testimonianza di cui sopra una efficacia determinante sul convincimento del giudice, doveva essere annullata.

In via preliminare la Corte di Cassazione osserva che con riferimento al reato contestato al ricorrente previsto dall’articolo 590 commi 2 e 3 c.p., commesso in data 15 ottobre 2004, risulta essere decorso il termine massimo di prescrizione pari ad anni sette e mesi sei. Dichiara comunque infondati i motivi di ricorso ai fini delle statuizioni civili ed in particolare con riferimento alla utilizzabilità delle dichiarazioni dell’ispettore della A.S.L. affermando che il suddetto teste riferì quanto accertato nell’espletamento dell’attività di indagine svolta nella sua qualità di ispettore dell’ASUR in materia di lavoro, intervenuto sul luogo dell’infortunio per gli accertamenti, testimone quindi particolarmente esperto in materia infortunistica.

La Corte ha ricordato che sul punto si è espressa la condivisibile giurisprudenza di Cassazione (cfr, tra le altre, Cass., Sez. 2, Sent. n 44326 dell’11.11.2010, Rv. 249180) secondo cui il divieto di apprezzamenti personali del testimone non è riferibile ai fatti direttamente percepiti dallo stesso, al quale, a causa della speciale condizione di soggetto qualificato, per le conoscenze che gli derivano dalla sua abituale e specifica attività, non può essere precluso di esprimere apprezzamenti, se questi sono inscindibili dalla deposizione sui fatti stessi.

Note
(1) Si veda sentenza Cass., 6 giugno 2005, n. 11747: “E’ principio costantemente affermato in giurisprudenza che la prova testimoniale deve avere ad oggetto fatti e non apprezzamenti e che il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo alle deposizioni testimoniali che si traducono in una interpretazione soggettiva ovvero in un mero apprezzamento tecnico del fatto (cfr. Cass. n. 5 del 2001, Cass. n. 2270 del 1998, Cass. n. 4111 del 1995). Per le valutazioni di natura specialistica e tecnica della situazione da esaminare il giudice del merito poteva opportunamente avvalersi dello strumento giuridico specifico offertogli dal codice di rito, ossia di una consulenza tecnica d’ufficio, che oltretutto offriva maggiori garanzie di tutela per il contraddittore.”
(2) A tal fine è utile citare la sentenza di Cass. pen., 19 settembre 2007, n. 40840: “Sono ammissibili ed utilizzabili le dichiarazioni del testimone “tecnico”, ovvero particolarmente esperto in un dato settore, che riferisca dati di fatto, sia pur nella percezione “qualificata” consentita dalle sue speciali conoscenze, non anche quelle contenenti valutazioni dei predetti dati di fatto secondo il soggettivo apprezzamento del testimone, che potrebbero entrare a far parte del materiale probatorio soltanto attraverso una consulenza tecnica (od una perizia)”. Si veda anche la sentenza n. 12942 del 16/01/2007: “Non incorre nel divieto di esprimere apprezzamenti personali il testimone, che, in forza della specifica preparazione tecnica, risponde su fatti e circostanze concernenti la sua attività professionale e fornisce elementi di supporto agli atti compiuti dalla polizia giudiziaria. (Fattispecie in cui il testimone, in un procedimento per i reati di truffa e falso in titoli di credito, aveva affermato, a proposito di un assegno bancario, che era una riproduzione fotostatica idonea a trarre in inganno il beneficiario del titolo)”
(3) Cassazione Penale, Sez. 4, 17 gennaio 2013, n. 2572.